16 luglio 2014
La sentenza in appello suol caso Ruby tra giustizia e opinioni
La sentenza in appello del processo "Ruby" è in dirittura di arrivo.
La protagonista marocchina e l'accusa di favoreggiamento alla prostituzione di minore servono solo a rendere credibile l'ipotesi accusatoria di "concussione".
Il vero giudizio su Berlusconi non è per un presunto rapporto sessuale mercenario con una minore, ma per quello più grave di concussione.
Allo stato delle cose, infatti, non esiste nessun elemento probatorio che stabilisca l'esistenza di un rapporto sessuale tra Berlusconi e Ruby. E non sembra che la Procura abbia mai avviato procedure di indagine sui rapporti sessuali della ragazza marocchina con altri soggetti.
E torniamo alla "concussione". La sentenza di primo grado ha trovato sufficientemente provata e credibile l'ipotesi della Procura sul reato di concussione ma dinanzi ad una ipotesi di reato "per induzione" lo ha aggravato sostenendo che vi sia stata "costrizione".
Per il Collegio di primo grado, Berlusconi avrebbe "costretto", facendo leva sulla sua autorità, i funzionari di polizia a consegnare la ragazza marocchina ad un soggetto maggiorenne. Cioè a fare una cosa che è in uso e che è considerata perfettamente legale.
Dal procedimento, però, la concussione non è emersa affatto.
I due funzionari di Polizia hanno sostenuto tutt'altro, ed a maggior ragione per costrizione significa aver costretto con autorità qualcuno a fare ciò che non voleva. Questo non è accaduto, però.
L'ipotesi originaria della Procura, invece, sarebbe più realista, ma anche questa non è stata provata, anzi è stata smentita, e sempre dagli stessi funzionari di polizia che in Aula hanno testimoniato sull'assoluto rispetto e cordialità per il tenore ed il contenuto della telefonata di Berlusconi.
Persino la storia della nipote di "Mubarak" ha trovato riscontro in precedenti e testimonianze in cui la ragazza marocchina millantava questa parentela e dava una versione fantasiosa della sua storia personale.
L'escussione dei testi nel processo, certamente utilizzata a favore del gossip (leggi sputtanamento politico), si è trasformata in un discrimine tra chi era già ritenuto pregiudizialmente credibile e chi no. In sostanza non serviva al processo, perché non è servita a fornire certezza di niente.
Ma il reato di concussione per induzione può mai essere così generico? E' applicabile solo per opinione di Procura e di Giudici? Non ha bisogno di riscontri e di prove?
Ma che giustizia è mai questa?
Ma la telefonata è forse servita a procurare un privilegio, un vantaggio, un utile?
La risposta è assolutamente "NO". L'affidamento del minore fermato ad una maggiorenne l'avrebbe potuto suggerire un qualsiasi avvocato.
Concussione per una telefonata informativa chiusa in modo costruttivo e cordiale?
Ma non scherziamo!
Se si volesse estremizzare anche la lettera del Presidente Napolitano al Consiglio Superiore della Magistratura, per dirimere con un nulla di fatto la questione che si era aperta alla Procura di Milano in cui il Capo della Procura è stato accusato dal suo Vice di scorrettezze di favoritismi nell'assegnazione dei fascicoli di indagine, potrebbe costituire il reato di "concussione".
A prescindere dal giudizio politico sul metodo e sulle discriminazioni che si rilevano nel comportamento del Capo dello Stato, ma i "reati" da prevenire e sconfiggere sono ben altri.
Vito Schepisi
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