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14 ottobre 2009

Omofobia e art.3 della Costituzione

Gli strani casi della vita! L’art.3 della Costituzione viene richiamato dalla Consulta per il Lodo Alfano, laddove si voleva che le più alte cariche dello Stato potessero essere immuni dai procedimenti giudiziari di disciplina penale fino all’esaurimento del mandato politico-istituzionale ricevuto. E l’art 3 viene richiamato per impedire che una legge conceda privilegi a favore di categorie di persone con diversi orientamenti sessuali.
L’articolo della Costituzione riappare alla ribalta della cronaca, questa volta in Parlamento, perché tutti siano “eguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali“.
Dice proprio così l’art.3: “senza distinzioni di sesso”!
Ma se il richiamo della Consulta nel primo si è riferito ad un a legge “Il Lodo Alfano” che riprendeva una parte delle motivazioni con cui l’Assemblea Costituente aveva varato anche l’art.68 relativo all’Immunità Parlamentare, come scudo al “fumus persecutionis” che l’autonomia e l’autogoverno della magistratura potevano e possono far temere con il loro sconfinamento sul terreno della politica, il richiamo in Parlamento all’art. 3, per respingere il tentativo di rendere più uguali degli altri gli omosessuali, è senza dubbio più appropriato.
Non può costituire aggravante un delitto contro la persona solo se motivato da discriminazioni sessuali piuttosto che di religione, o di diverso orientamento politico, ad esempio, ovvero verso fasce di popolazione come i minori ed i disabili. Tra le motivazioni dei reati contro l’individuo c’è persino quello dei futili motivi o le motivazioni più perverse e nascoste. Tra le aggravanti comuni sono comprese quasi tutti le motivazioni non colpose. Non ci sarebbe alcuna ragione per una legge specifica di aggravio dei delitti non colposi contro la persona incentrata sull’omofobia. Ha ragione la ministra Carfagna quando sostiene di volersi far garante per una legge che comprenda “aggravanti per tutti i fattori discriminanti previsti dal Trattato di Lisbona, compresi quelli dell'età, della disabilità, dell'omosessualità e della transessualità».
Non può, inoltre, essere considerato reato un sentimento di avversione naturale all’omosessualità, nello stesso modo in cui lo stesso sentimento di avversione possa esistere per gli omosessuali verso l’eterosessualità. Non è obbligatorio “esaltare” chi ha orientamenti sessuali diversi da quelli considerati naturali, come se fossero dei privilegiati. Non è neanche normale pretendere che gli omosessuali e tutte le categorie di diversità sessuale siano particolarmente cautelati come una categoria protetta. Sarebbe assurdo! Non è una categoria tra gli individui che andrebbe protetta, ma la legalità. E’ sbagliato infine pensare che ci sia un giudizio etico che motivi un senso di avversione, come se fosse un pregiudizio che parte da motivazioni religiose, come se fosse una forma di fondamentalismo etico che teme il diverso e la sua negativa influenza morale nella società.
Non è obbligatorio avere sentimenti di condivisione, come non può rappresentare reato il mostrare fastidio per la presenza di omosessuali, purché la propria difficoltà sia manifestata con civiltà e senza alcuna forma di violenza. Non può altrettanto essere reato biasimare le scene di cattivo gusto e mostrare fastidio per gli approcci provocanti di personaggi variopinti e mascherati come a carnevale. Non si vorrebbe che per la libertà degli uni si debba forzare la libertà degli altri.
Non può infine costituire motivo di aggravio al reato la responsabilità nell’offesa rivolta verso gli autori di una pratica sessuale, ovvero l’offensivo giudizio generico verso una condizione sessuale, rispetto, ad esempio, all’offensivo giudizio politico verso chi esprime un’idea o verso chi compie scelte di governo del Paese, legittimato a farlo dal voto popolare.
Vito Schepisi